Gli associati sono presenti sul sito dell’associazione ai seguenti link:
Elenco associati junior
Elenco associati senior
Tutti gli associati possono partecipare attivamente alla vita associativa durante gli eventi e le attività online, scrivendo post per il blog, per la pagina Facebook, condividendo risorse che l’utente può scaricare gratuitamente.
APOI rientra nelle associazioni che rispondono alle “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” ai sensi della LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4 in vigore dal 10 febbraio 2013 ed è inserita nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi del Ministero dello Sviluppo Economico MISE, nel caso di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo della legge 4/2013.
APOI offre percorsi di aggiornamento professionale a tutti i suoi associati.
La partecipazione a corsi di formazione tenuti da Organizzare Italia Srls o da eventuale altro operatore non sono obbligatori per fare richiesta di iscrizione ad APOI.
APOI mette a disposizione canali e strumenti per condividere esperienze e informazioni tra tutti gli Associati. Oltre al gruppo chiuso su Facebook, sono previsti, durante l’anno, una serie di incontri online gestiti dal proprio referente di zona.
Durante l’anno è previsto inoltre un incontro in presenza durante la giornata dell’Evento Nazionale; la possibilità di organizzare eventuali altri incontri in presenza verrà comunicata di anno in anno.
APOI ha una convenzione per gli associati con lo Studio Commerciale Garattoni&Vaccariello, che offre consulenza fiscale per iniziare l’attività.
Non è necessaria nessuna formazione specifica: gli associati hanno background molto diversi essendo l’organizzazione trasversale. Non è obbligatorio essere associati ad APOI per operare come Professional Organizers.
Il profilo di Associato Junior identifica persona che intende entrare o è appena entrata nel settore dell’organizzazione o che svolge un’attività avente connessione con il Professional Organizing e dimostra interesse alla professione.
Gli iscritti ad ordini professionali devono verificare con la segreteria del proprio ordine la fattibilità dell’iscrizione all’associazione professionale APOI in quanto potrebbero esserci conflitti di interesse.
Il profilo di Associato Senior identifica persona esperta da diversi anni nel settore con elevata specializzazione e tendenzialmente possiede Partita IVA.
Gli iscritti ad ordini professionali devono verificare con la segreteria del proprio ordine la fattibilità dell’iscrizione all’associazione professionale APOI in quanto potrebbero esserci conflitti di interesse.
Per poter aderire come Associato Senior è necessario rispondere ad alcuni requisiti che attestino le capacità professionali: maggiori informazioni verranno fornite al momento dell’ingresso in APOI.
Ricordiamo che APOI è un’associazione professionale: la figura dell’associazione professionale è nata con la legge 4/2013 con la volontà di dare uno strumento per regolamentare le professioni non organizzate in albi e ordini. Per APOI non è rilevante se un associato è iscritto a qualsivoglia ordine o albo, ma l’associazione avvisa che è bene verificare il parere dell’eventuale albo o ordine a cui si è iscritti, o a cui ci si vuole iscrivere, affinché l’associato APOI sia sicuro di avere il suo benestare. Non esiste una regolamentazione generale, quindi ogni persona deve rivolgersi al proprio ordine e chiedere se le due iscrizioni sono compatibili.
Il logo di APOI può essere utilizzato solo e soltanto dagli iscritti all’Associazione.
L’associato, che sia Junior o Senior, ha l’obbligo di utilizzare il proprio logo (che viene consegnato in fase di iscrizione e che contiene il numero dell’associato) nei siti web e su altro materiale di comunicazione (per es. carta intestata, preventivi, fatture, ricevute, ecc.).
Insieme al logo, l’associato ha l’obbligo di comunicare all’utenza il proprio numero di iscrizione all’Associazione e il riferimento alla Legge 4/2013 nei seguenti termini: “Professione disciplinata dalla Legge 4/2013”.
Il logo viene fornito personalizzato con il numero di iscrizione e in due modalità diverse, con e senza il riferimento di legge.
Nota bene: in caso di società o rete composta da più associati APOI, in riferimento al sito web in particolare, si fa presente che il titolo associativo è nominale e ha un dedicato numero di iscrizione, quindi assieme al logo deve essere sempre indicato il nome e il cognome dell’associato a cui si riferisce.
Nessun associato è autorizzato ad utilizzare il logo APOI genarale, ovvero senza indicazione del numero progressivo di associato.
Sono due:
No. Non è un requisito obbligatorio per accedere all’Associazione.
Tuttavia, il Professional Organizer è una professione che viene svolta da liberi professionisti e la naturale evoluzione, una volta intrapresa la carriera, con buona probabilità sarà quella di aprire la Partita IVA.
Sì, è possibile iniziare ad avviare la propria attività (attraverso la formazione, l’impostazione di una eventuale presenza online, la realizzazione dei primi interventi presso clienti, ecc.) mentre si svolge un altro lavoro.
Molto dipende dalla propria strategia di comunicazione.
Una presenza online è auspicabile: un sito ha dei costi fissi (hosting e dominio) mentre una presenza social no. La presenza online non è tuttavia l’unica strada possibile (anche se in questo momento storico risulta difficile farne a meno).
In linea generale i costi fissi sono davvero bassi e variano a seconda della propria situazione fiscale e del proprio progetto di comunicazione.
Per una valutazione più dettagliata consigliamo di confrontarsi con il proprio commercialista di fiducia oppure richiedere una consulenza allo Studio Garattoni&Vaccariello, nostro partner.
APOI intende garantire la qualità della professionalità dei propri associati.
Per garantire e tutelare l’utente è istituito in forma telematica lo sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti (ai sensi dell’articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti (adempimenti legge 4/2103 art.2 comma 4).